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Responsabilità civile e penale del manager: dalle garanzie contrattuali alle tutele assicurative

Correva l’anno 1975 quando la dirigenza industriale dell’epoca, con il contratto collettivo del 4 aprile di detto anno, decise, unitamente a Confindustria, di regolare contrattualmente la delicata materia della responsabilità civile e penale del dirigente con una lungimiranza, chiarezza e precisione che hanno, nei limiti del possibile, protetto e salvaguardato nel tempo la dirigenza dagli inevitabili rischi collegati alle funzioni dalla stessa ricoperte nell’ambito aziendale.

Così recitava l’allora art. 14 del CCNL 4 aprile 1975 con riferimento alla responsabilità civile del dirigente ed alle spese legali da quest’ultimo sostenute nell’ambito di un processo penale:

Ogni responsabilità civile verso terzi per fatti commessi dal dirigente nell’esercizio delle proprie funzioni è a carico dell’azienda.

Ove si apra procedimento penale nei confronti del dirigente per fatti che siano direttamente connessi all’esercizio delle funzioni attribuitegli, ogni spesa per tutti i gradi di giudizio è a carico dell’Azienda. È in facoltà del dirigente di farsi assistere da un legale di propria fiducia, con onere a carico dell’Azienda.

Il rinvio a giudizio del dirigente per fatti direttamente attinenti all’esercizio delle funzioni attribuitegli non costituisce di per sé giustificato motivo di licenziamento; in caso di privazione della libertà personale il dirigente avrà diritto alla conservazione del posto con decorrenza della retribuzione.

Le garanzie e le tutele di cui al comma 4 del presente articolo si applicano al dirigente anche successivamente all’estinzione del rapporto di lavoro, sempreché si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso.

Le garanzie e le tutele di cui ai commi precedenti sono escluse nei casi di dolo o colpa grave del dirigente, accertati con sentenza passata in giudicato”.

Il suddetto impianto contrattuale, che troviamo oggi trasfuso nell’articolo 15 del CCNL dirigenti industriali (con l’aggiunta di un nuovo quarto comma dedicato alle dimissioni qualificate ex art. 15; tema che non sarà oggetto di trattazione in questo articolo), costituisce il caposaldo di un sistema di protezione ideato per mitigare i c.d. “rischi del mestiere”; rischi, va riconosciuto, aumentati esponenzialmente col passare degli anni, sia in virtù di una (giusta) presa di coscienza collettiva su tematiche particolarmente sentite – quali quelle ambientali e della sicurezza – sia per il proliferare di norme che hanno incrementato le fattispecie foriere di responsabilità civile e penale a carico della dirigenza.

In aggiunta ai fenomeni ambientali e normativi di cui sopra, si sono, altresì, riscontrati negli anni vari tentativi, soprattutto da parte di alcune aziende, di comprimere le garanzie previste dal citato art. 15 attraverso interpretazioni del contratto collettivo contrarie alla volontà espressa dalla Parti Sociali.

Un esempio su tutti è rappresentato dalla questione relativa al momento dell’insorgenza della copertura in parola che alcune società, soprattutto quelle a partecipazione pubblica, hanno tentato di far coincidere col momento della conclusione del giudizio penale (o civile) promosso nei confronti del dirigente; ad avviso di questa corrente datoriale (fortunatamente minoritaria), infatti, solo all’esito di un pronunciamento definitivo (res iudicata), che escluda la sussistenza di dolo e/o colpa grave nella condotta adottata dal dirigente, opererebbero le tutele previste dalla disposizione collettiva in esame.

Sul punto si osserva come detta questione relativa al momento dell’insorgenza della copertura fosse stata già esaminata all’inizio degli anni 80’ dalla magistratura che, nel valutare le esclusioni della copertura in casi di dolo o colpa grave, osservava quanto segue: “l’unica interpretazione possibile che può esserle attribuita è nel senso che con la medesima si prevede, non già una ulteriore condizione alla operatività dei diritti previsti dai commi precedenti, ma solo l’eventuale facoltà per il datore di lavoro di ripetere quanto versato ove, con sentenza passata in giudicato venga accertato, nei rapporti interni tra le parti, il dolo o la colpa grave del dipendente” (Pretura di Roma n. 10282/82).

In linea con quanto sopra, è tornata, peraltro, nuovamente ad esprimersi la magistratura che, con una recente sentenza del 24 dicembre 2021 (n. 4533 della Corte d’Appello di Roma, Sezione Lavoro), ha ribadito, ancora una volta, come un’interpretazione che subordinasse la copertura contrattuale all’esito definitivo del processo penale, determinerebbe “un sostanziale svuotamento delle garanzie e tutele stabilite per i dirigenti dalla disciplina collettiva non suscettibili mai di immediata applicazione per il generalizzato differimento, fintanto che non si giunga al naturale epilogo (con sentenza definitiva) del processo penale”.

Le casistiche sopra esaminate forniscono l’opportunità di sensibilizzare il lettore su quanto sia necessario “integrare” il pilastro delle garanzie ex art. 15 del CCNL attraverso delle polizze assicurative che non solo possano intervenire in caso (come, per l’appunto, quello relativo al momento dell’insorgenza della copertura) di obiezioni e/o contestazioni mosse dal datore, ma anche nelle ipotesi in cui non sia giuridicamente fattibile, per il datore di lavoro, manlevare il dirigente dai danni cagionati da quest’ultimo a terzi durante lo svolgimento delle sue funzioni. Esempio perfetto di impossibilità di assunzione del rischio da parte del datore di lavoro è quello del danno causato dal dirigente in virtù di una condotta gravemente colposa; detto divieto deriva direttamente da quanto stabilito all’art. 1229 del codice civile che così recita: “è nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave”.

Non potendo, quindi, il datore di lavoro esonerare o limitare la responsabilità del dirigente nelle ipotesi di colpa grave, l’unico modo per il dirigente stesso di tutelarsi rispetto a tali fattispecie è proprio quello di ricorrere alla sottoscrizione di idonea polizza assicurativa.

Si consiglia vivamente, dunque, di assolvere agli obblighi di cui all’art. 15 del CCNL – con l’estensione, appunto, alla colpa grave – tramite la stipula di una polizza D&O (i.e. Directors & Officers) e di una polizza di tutela legale.

In particolare, con la polizza D&O – che assicura non soltanto i dirigenti ma anche gli amministratori e i sindaci – si mira a tutelare il patrimonio del dirigente da eventuali azioni risarcitorie risultanti da violazione di legge; tale polizza, peraltro, ha il pregio di allargare il perimetro dei soggetti reclamanti (limitati ai terzi nel CCNL), estendendo la copertura assicurativa anche nei casi in cui la richiesta risarcitoria dovesse provenire dalla società.

Con la polizza di tutela legale, invece – che è sempre bene affiancare alla D&O – la compagnia di assicurazione assume l’obbligo di farsi carico delle spese legali e peritali occorrenti all’assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede stragiudiziale e/o giudiziale, in ogni tipo di controversia o procedimento. Anche in questo caso, come per la D&O, quindi, assistiamo ad un rafforzamento delle tutele ex art. 15 del contratto collettivo attraverso non soltanto la copertura della colpa grave, ma l’inclusione del pagamento delle spese legali anche rispetto ai giudizi civili e amministrativi.

Ciò detto, la ragione per cui chi scrive, anche in virtù dell’esperienza giudiziale acquisita nel tempo, insiste incessantemente sulla necessità che il dirigente sia assicurato anche per la colpa grave è perché, al contrario di come possa apparire da una prima analisi superficiale, il confine tra la colpa grave e la colpa lieve è spesso molto sottile e, conseguentemente, la decisione sul grado di colpa, rimessa alla prudente valutazione del magistrato, è – al netto dei casi più evidenti – a dir poco discrezionale, essendo, pertanto, rischioso scommettere preventivamente sul fatto che, in caso di errore del dirigente durante lo svolgimento delle sue funzioni, questi vada sempre esente dall’addebito di una condotta giudicata gravemente colposa.

Per tale ragione, quindi, il dirigente che affronta un processo penale, sapendo che, in virtù delle polizze di D&O e tutela legale con copertura della colpa grave, non dovrà preoccuparsi di quanto previsto dal comma 7 dell’art. 15 CCNL dirigenti industriali (ripetizione di quanto erogato dalla società in caso di dolo o colpa grave del dirigente), è un manager più sereno, in quanto consapevole del fatto che il suo patrimonio non verrà economicamente intaccato dagli oneri delle spese legali sostenute per il procedimento penale e/o dalle eventuali richieste risarcitorie avanzate nei suoi confronti da terzi fossero, qualora conseguenti ad una condotta accertata come gravemente colposa.

Sempre in tema di colpa grave è bene, infine, aprire una breve parentesi relativa ai dirigenti assunti da società partecipate; per questi ultimi, infatti, è fatto divieto, al datore di lavoro, di assicurarli per la colpa grave ragion per cui detta tipologia di copertura potrà essere assicurata soltanto tramite una polizza individuale con costi a carico del dirigente. Dette polizze, infatti, sono nulle a sensi di legge nel caso in cui i premi vengano pagati dalla società.

Questa problematica, specifica della dirigenza pubblica, è ben presente anche alle Parti Sociali stipulanti il contratto collettivo Federmanager-Confservizi, laddove – anche al fine di sottolineare la necessità di informare i dirigenti sul tema della responsabilità civile e penale e, in particolare, della colpa grave – si è previsto, al comma 10 dell’art. 26 di detto CCNL, quanto segue: “Le coperture assicurative per le responsabilità del dirigente che non sono poste in capo all’azienda dalle clausole del presente contratto collettivo di lavoro nonché per le fattispecie in cui la legge dichiara nulli i contratti di assicurazione stipulati dal datore di lavoro a favore di dirigenti o amministratori (1) sono a carico del dirigente. L’Azienda è tenuta in ogni caso ad informare per iscritto il dirigente circa la possibilità di accedere ad una polizza assicurativa, individuata dalle Parti stipulanti il presente CCNL per la copertura dei rischi di cui sopra, indicando le condizioni contrattuali e l’importo del premio. Le Parti sono impegnate ad individuare una polizza assicurativa che includa anche i casi di colpa grave e che copra anche le spese legali a carico del dirigente, in ogni grado di giudizio ed in qualsiasi sede penale, civile, amministrativa o tributaria, per procedimenti promossi in relazione alle responsabilità contemplate nel presente comma”.

In conclusione, il lavoro del dirigente, oggi, è talmente costellato di insidie che non è più saggio affidarsi esclusivamente alla protezione offerta dalla contrattazione collettiva, essendo assolutamente opportuno e consigliabile (per non dire necessario) integrare tale copertura con idonei e moderni strumenti assicurativi ideati e concepiti per i dirigenti di azienda.

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