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giustizia

La specialità del rapporto di lavoro dirigenziale

La specialità del rapporto di lavoro dirigenziale

Sia la dottrina che la giurisprudenza concordano nell’affermare la specialità del rapporto di lavoro dirigenziale

Come noto, la specialità – secondo il disegno del Codice civile delineato dall’art. 2239 in riferimento agli artt. 2094 e seguenti, che individuano il lavoro subordinato nell’impresa quale modello generale – può essere di fattispecie e/o di disciplina.

La prima, nel nostro caso, può individuarsi nella particolare posizione del dirigente nel contesto aziendale, tradizionalmente quale alter ego dell’imprenditore, comunque con un vincolo di fiduciarietà intenso. Ciò giustifica l’esistenza della seconda e cioè la specialità di disciplina, nel senso che, spesso, le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro si “ribellano” all’applicazione delle norme generali pensate per l’operaio della fabbrica (modello social-tipico prevalente che ha ispirato il Legislatore) e richiedono una regolamentazione – legale e negoziale – in parte diversa, nonostante la scelta codicistica di ricomprensione dei dirigenti tra i lavoratori subordinati.

Secondo Cass. n. 9955 del 2018, “quello dei dirigenti è un rapporto di lavoro di natura speciale per la peculiare collocazione che ad esso va riconosciuta all’interno dell’organizzazione aziendale, richiedente la permanenza del profilo fiduciario, che non ne ha mai consentito una completa omologazione a quello degli altri lavoratori subordinati”.Specialità rintracciabile già nell’art. 2095 c.c., dunque, nell’assenza di una nozione legale di dirigente, con utilizzo tralatizio, da parte della Giurisprudenza, della declaratoria contrattuale del settore guida dei dirigenti di aziende industriali, utilizzo che non ha però impedito l’emersione, nell’esperienza, della casistica sugli pseudo dirigenti o la presa d’atto di un’articolazione interna della categoria – inizialmente costruita dalla giurisprudenza medesima in modo unitario – tra mini dirigenti e dirigenti di vertice, così come la percezione – a livello più organizzativo che giuridico – di una classe manageriale, distinta dagli altri lavoratori, nelle società di capitali.

Infatti, Cass. n. 31279 del 2019 ha ricordato che “negli assetti organizzativi delle imprese, se di rilevanti dimensioni, ben possono coesistere dirigenti di diverso livello […]. La previsione di una pluralità di dirigenti (a diversi livelli, con graduazione di compiti), tra loro coordinati, è ammissibile in organizzazioni aziendali complesse, in riferimento a prassi aziendali ed alla concreta organizzazione degli uffici, purché sia fatta salva anche nel dirigente di grado inferiore un’ampia autonomia decisionale circoscritta dal potere direttivo generale di massima del dirigente di livello superiore (cfr. Cass. n. 8650 del 2005). Come affermato da Cass. n. 8842 del 1987, con soluzione qui condivisa e ribadita, con riguardo alla qualifica di dirigente, pur essendo possibile, nell’ambito della stessa azienda, una pluralità di dirigenti, di diverso livello, tra loro legati da vincolo di gerarchia, deve però trattarsi di una dipendenza molto attenuata, in quanto caratterizzata da ampia autonomia nelle scelte decisionali del dirigente subordinato per la realizzazione degli obiettivi dell’impresa, sicché il vincolo gerarchico si traduce in un’attività di controllo o di coordinamento di direttive relative ad una sfera generalmente più limitata, facente capo al dirigente sovraordinato quale costituente tramite diretto della volontà dell’imprenditore”.

In tal modo, la Suprema Corte sembra superare la tradizionale  configurazione del dirigente quale alter ego dell’imprenditore, valorizzando la concreta complessità della struttura aziendale, le sue dinamiche interne, le “diversità delle forme di estrinsecazione della funzione dirigenziale” e la “contrattazione collettiva di settore, idonea ad esprimere la volontà delle associazioni stipulanti in relazione alla specifica esperienza nell’ambito del singolo settore produttivo”, come si legge in Cass. n. 21318 del 2019 (conf. Cass. n. 32880 del 2018).

In tale prospettiva anche un dipendente con incarico richiedente elevata specializzazione o una sperimentata esperienza potrebbe incidere in modo rilevante e immediato sugli obiettivi dell’impresa, essendo proprio questo elemento quello caratterizzante l’attività del dirigente ed utile per segnare la linea di confine tra questa figura e quella di quadro.

Di tale specialità deve, infatti, tenersi conto, nel frequente contenzioso avente ad oggetto la domanda di un lavoratore – inquadrato nella categoria dei quadri – volta ad ottenere il riconoscimento della natura dirigenziale delle funzioni svolte, con conseguente pagamento delle differenze retributive maturate.Ad esempio, da ultimo, la Corte d’appello di Roma ha confermato (seppure con diversa motivazione) la decisione del Tribunale di Frosinone che aveva respinto il ricorso del lavoratore, ritenendo che il ricorrente non avesse concorso all’individuazione degli obiettivi della società, essendo “le scelte di politica aziendale – tipico tratto della figura dirigenziale – rimesse ai soci” (App. Roma 30 aprile 2020).

Ad avviso della Corte d’appello “è proprio il potere di concorrere, o meno, all’individuazione degli obiettivi dell’azienda a distinguere la figura del dirigente da quella del quadro”: nella sentenza si sottolinea come “per l’individuazione degli elementi qualificanti la figura del dirigente […] non è più possibile far riferimento soltanto all’aspetto della supremazia gerarchica e dei poteri direttivi ad essi connessi, essendo necessario tenere presente anche la qualità, l’autonomia e la discrezionalità delle mansioni espletate”.

Nella sentenza si legge, infine, un’utile avvertenza: nelle strutture imprenditoriali di piccole dimensioni o, come nella fattispecie, a conduzione familiare, “l’indagine del giudice di merito volta ad accertare la fondatezza della pretesa del lavoratore al riconoscimento della qualifica dirigenziale deve essere ispirata a particolare rigore, essendo difficilmente ipotizzabile la necessità di supplenza imprenditoriale se non si è in presenza di ampie articolazioni produttive e di numerosi dipendenti”.

Del resto, il vincolo stesso di subordinazione assume un’intensità differenziata: in un recente caso (Cass. n. 3640 del 2020), riguardante la qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato con riferimento all’attività di un asserito dirigente, la Cassazione – rigettando la domanda di un lavoratore, risultato soccombente pure nei precedenti gradi di giudizio – ha ribadito “che è necessario verificare se il lavoratore possa ritenersi assoggettato, anche in forma lieve o attenuata, alle direttive, agli ordini e ai controlli del datore di lavoro, nonché al coordinamento dell’attività lavorativa in funzione dell’assetto organizzativo aziendale (cfr. Cass. n. 3594 del 2011, Cass. n. 7517 del 2012, Cass. n. 18414 del 2013, Cass. n. 9463 del 2016, Cass. n. 29044 del 2017, Cass. n. 29761 del 2018, Cass. n. 5178 del 2019)”.

In questa occasione, la Corte ha condivisibilmente notato che, “ai fini della configurazione del lavoro dirigenziale – nel quale il lavoratore gode di ampi margini di autonomia ed il potere di direzione del datore di lavoro si manifesta non in ordini e controlli continui e pervasivi, ma essenzialmente nell’emanazione di indicazioni generali di carattere programmatico, coerenti con la natura ampiamente discrezionale dei poteri riferibili al dirigente – il giudice di merito deve valutare, quale requisito caratterizzante della prestazione, l’esistenza di una situazione di coordinamento funzionale della stessa con gli obiettivi dell’organizzazione aziendale, idonea a ricondurre ai tratti distintivi della subordinazione tecnico-giuridica, anche se nell’ambito di un contesto caratterizzato dalla c.d. subordinazione attenuata aziendale (Cass. n. 7517 del 2012)”.

Per concludere, può dirsi che, per capire la nostra materia e comprendere appieno la specialità del rapporto dirigenziale, vanno riletti gli scritti di quei grandi Maestri, che ci hanno insegnato che “la conoscenza della giurisprudenza è di importanza essenziale per lo studio approfondito del diritto del lavoro”  (Francesco Santoro-Passarelli) e che non può prescindersi dal contratto collettivo poiché è “difficile poter pensare che ci sia una razionalità, un ordine, un sistema di per sé delle fonti del diritto del lavoro. Oltretutto il diritto del lavoro ha la capacità di creare fonti, di esprimere fonti, di creare regole: se voi pensate all’esperienza sindacale ed al contratto collettivo, senza prendere posizione sulla sua natura, comunque il contratto collettivo è di per sé una regola, è qualcosa che lo stesso mondo del lavoro ha creato” (Matteo Dell’Olio).

Insuperati insegnamenti per ogni giuslavorista e, a maggior ragione, per chi voglia studiare bene il lavoro dirigenziale, con la consapevolezza della necessità di conoscere la giurisprudenza e la contrattazione collettiva.

Salvate il soldato manager

Salvate il soldato manager

Salvate il soldato manager: risarcimenti, giudizi, spese legali ed altri rischi connessi allo svolgimento del rapporto di lavoro

È un periodo complesso per i dirigenti, ammetiamolo. Allo spettro della perdita del lavoro si accompagna il costante rischio di inciampare su una delle numerose insidie sparse sul sentiero lavorativo del dirigente; rischi, responsabilità e danni potenziali ascrivibili ai manager hanno oggi indubbiamente raggiunto il loro parossismo.

È con questa costante spada di Damocle sulla testa, dunque, che il manager è costretto ad operare in un mondo non soltanto sempre più globale e mediatico, ma caratterizzato da una proliferazione legislativa che ha visto espandersi sempre di più i confini del rischio del dirigente.

Al contempo, la perdurante crisi economica, riducendo inevitabilmente i ricavi aziendali, ha portato molte società ad approfittare di qualsivoglia cavillo giuridico per evitare, spesso scaricando le colpe sul dirigente, di farsi carico dei danni subiti da terzi riconducibili alle funzioni aziendali ricoperte dai manager.

Senza dimenticare, poi, l’universo delle società in crisi che, una volta sottoposte ad una procedura concorsuale (fallimento, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, ecc.), lasciano, di fatto, scoperti i dirigenti i quali, poi, si vedono costretti a farsi carico dei risarcimenti e delle spese legali connesse ai procedimenti penali e civili in cui sono rimasti coinvolti.

Mai come in questo periodo, quindi, si ravvede la necessità di rafforzare le tutele stabilite dall’art. 15 del CCNL dirigenti aziende produttrici di beni e servizi.

Per affrontare questa complessa tematica, è prima necessario offrire un quadro riassuntivo delle tutele previste dalla predetta norma collettiva e delle interpretazioni giurisprudenziali rese in subiecta materiae dalla giurisprudenza di merito e di legittimità. Tale evoluzione è stata già affrontata in un precedente articolo a cura dello scrivente ma, per ragioni di sistematicità e completezza, è bene ripercorrere le tappe di questo percorso evolutivo che ha come protagonista la tutela in esame. Salvate il soldato managerIl 1° comma dell’art. 15 del CCNL recita testualmente: “Ogni responsabilità civile verso terzi per fatti commessi dal dirigente nell’esercizio delle proprie funzioni è a carico dell’azienda”.

Il suddetto comma, poi, va raccordato con il successivo 4° comma che, circoscrivendo l’ambito applicativo della tutela de qua, così dispone: “Ove si apra procedimento penale nei confronti del dirigente per fatti che siano direttamente connessi all’esercizio delle funzioni attribuitegli, ogni spesa per tutti i gradi di giudizio è a carico dell’Azienda. È in facoltà del dirigente di farsi assistere da un legale di propria fiducia, con onere a carico dell’Azienda”.

Il precetto collettivo, quindi, mira ad identificare quei fatti ingeneranti una responsabilità civile nei riguardi dei terzi danneggiati, fermo restando che, con riferimento alle spese legali da sostenere in un giudizio penale, sarà poi necessario enucleare detti fatti per stabilire quali di essi rientrino o meno nel perimetro di quelli “commessi dal dirigente nell’esercizio delle proprie funzioni”.

Ebbene, sulla base della più ricevuta giurisprudenza si dovrà aver riguardo ai soli “fatti” compiuti dal dirigente nell’esercizio delle proprie funzioni con il fine ultimo del perseguimento del “bene” aziendale e, comunque, degli interessi strettamente connessi alla Società; è, pertanto, esclusa l’applicabilità dell’art. 15 nei casi in cui, pur essendo stati compiuti degli atti nell’esercizio delle funzioni gli stessi siano stati contrari all’interesse specifico del datore di lavoro e/o commessi motu proprio.

Su questo punto si espressa inequivocabilmente la Suprema Corte (Cass. Sez. Lav. N. 2747/2004) la quale, nel valutare l’attività materialmente posta in essere dal dirigente, ha precisato che “occorre che si tratti di un’attività che, quand’anche civilmente o penalmente illecita, sia comunque stata posta a vantaggio del datore di lavoro (“cui commoda, eius incommoda“). Se si tratta invece di un’attività posta in danno della società dal dirigente che quindi si rivela essere infedele (nel senso che abbia violato gli obblighi di fedeltà), la garanzia contrattuale non scatta. Quindi una tale garanzia non sussiste per quei comportamenti penalmente illeciti che vedono il datore di lavoro come parte offesa”.

Non vi è dubbio, quindi, che troveranno ampia copertura contrattuale tutte le condotte, connesse alle funzioni, adottate dal dirigente con il fine principe dell’interesse e degli scopi aziendali mentre risulteranno escluse qualora il fatto addebitato, a prescindere dalla colpevolezza o meno del dirigente, consista in un’attività posta in essere a danno del datore di lavoro.

Del resto, come correttamente osservato dalla Suprema Corte, la copertura ex art. 15 non potrebbe certamente operare allorché il datore di lavoro risultasse parte lesa del reato perpetrato dal dirigente.

Resta adesso da chiarire come si accerti se il fatto addebitato sia stato posto a danno o meno del datore di lavoro.

Su questo punto, si è espresso molto chiaramente il Tribunale di Siracusa (sentenza del 20/07/2005 n. 1024 parti: Rivoli vs. Syndial S.p.A.) chiarendo che la suddetta verifica non può che essere effettuata privilegiando “l’aspetto astratto della fattispecie penale e cioè la nozione di soggetto passivo del reato che si determina a seguito della lesione dell’interesse giuridico (o bene) protetto immediatamente dalla fattispecie di reato addebitata al dirigente”. Più precisamente, il Tribunale ha chiarito che tale indagine – l’avere il reato come soggetto offeso il datore di lavoro o altro soggetto – dovrà essere effettuata ex ante e non ex post chiarendo che “non può in alcun modo giungersi ad una interpretazione della norma, che imponga all’interprete di compiere una sorta di anticipazione dell’esito del giudizio penale con prognosi sulla attendibilità di una condanna del dirigente”.

Per questa ragione, ad esempio, i reati ambientali vengono considerati rientranti nella copertura ex art. 15 in quanto “il bene protetto è il patrimonio ambientale, la salute pubblica e non certo il patrimonio societario”.

Chiarito quanto sopra, occorre adesso esaminare anche il momento “temporale” in cui scattano le tutele de quibus non essendo sporadica l’eccezione, formulata da alcune aziende, soprattutto tra quelle partecipate dal pubblico (l’art. 26 del CCNL dirigenti Confservizi è sostanzialmente analogo all’art. 15 del CCNL dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi), che la copertura possa materialmente scattare soltanto una volta accertata, tramite il passaggio in giudicato della relativa sentenza, l’assenza di dolo o colpa grave nella condotta adottata dal dirigente e a lui/lei contestata da parte dell’autorità giudiziaria. Salvate il soldato managerEbbene, l’articolo 15 in parola risolve questo dubbio ermeneutico imponendo il rimborso da parte aziendale senza possibilità di effettuare alcun differimento temporale della tutela in esame.

A conferma di quanto appena esposto soccorre una risalente pronuncia che si è occupata approfonditamente dell’art. 15 CCNL, (Pretura di Roma, Dott. Lanzellotto, Sent. n. 10282 del 24/3/1982, causa Domenico Messina/Impresa Manfredini SPA), che, nel valutare le esclusioni della copertura in casi di dolo o colpa grave, ha correttamente osservato che, con riferimento alla norma collettiva in esame, “l’unica interpretazione possibile che può esserle attribuita è nel senso che con la medesima si prevede, non già una ulteriore condizione alla operatività dei diritti previsti dai commi precedenti, ma solo l’eventuale facoltà per il datore di lavoro di ripetere quanto versato ove, con sentenza passata in giudicato venga accertato, nei rapporti interni tra le parti, il dolo o la colpa grave del dipendente”.

Il riferimento della disposizione contrattuale alla “colpa grave” rimanda, ovviamente, l’interprete ai corrispondenti istituti civilistici, aventi quindi una portata non coincidente con la responsabilità penale, con ciò chiarendo la volontà delle parti contrattuali di escludere il diritto datoriale alla ripetizione solo laddove venga acclarata la colpa qualificata del dirigente nel rapporto contrattuale e non già (e comunque non solo) nella commissione dell’illecito.

Il quadro sopra delineato non può che destare preoccupazione nella categoria, ergo la domanda: Cosa fare allora?

Tralasciando il livello di attenzione da porsi nell’esecuzione della prestazione lavorativa – da sempre parte integrante del bagaglio professionale del manager – la realtà è che, da un punto di vista giuridico, l’unico strumento, nel mondo di oggi, adatto ad offrire idonee garanzie è quello assicurativo.

Più precisamente, le polizze adottate nel mercato di riferimento di oggi possono risolvere le due principali problematiche che attanagliano il dirigente: (i) l’accertamento di una condotta dolosa o gravemente colposa prima di far scattare materialmente la copertura; (ii) la ripetizione di quanto eventualmente erogato dall’azienda in caso di condotta gravemente colposa accertata dalla Magistratura con sentenza passata in giudicato.

Un’efficace risposta è stata data ad entrambe le suddette problematiche da alcune grandi compagnie assicurative tramite coperture ad hoc, chiamate polizze D&O (i.e. Directors & Officers), che prevedono l’immediato pagamento ai legali incaricati dal dirigente nel corso del procedimento e, fatto ancor più importante e “tranquillizzante”, il mantenimento delle garanzie ex art. 15 in esame anche in caso di colpa grave del dirigente.

La tutela assicurativa, peraltro, tutelerebbe, al ricorrere di un evento negativo, non soltanto il dirigente e l’azienda, ma faciliterebbe il risarcimento del terzo danneggiato che avrebbe un soggetto – la compagnia di assicurazione – tipicamente solido dal punto di vista economico-finanziario.

Federmanager, da sempre in prima fila nell’anticipare le problematiche suscettibili di affliggere il dirigente ed il suo nucleo familiare, ha da tempo incaricato il proprio broker di riferimento – Praesidium S.p.A. – nell’offrire dette soluzioni assicurative alla categoria dirigenziale.

Le responsabilità del personale sanitario

La responsabilità del personale sanitario

Presso il Centro Congressi della Fondazione Santa Lucia di Roma, in un focus di approfondimento, si è affrontato il tema della “Responsabilità del personale sanitario”, guardando ai profili deontologici e disciplinari, civili, penali e amministrativo-contabili

Il convegno, patrocinato da Federmanager Roma, ha affrontato le problematiche relative alle responsabilità del personale sanitario alla luce della Riforma Gelli (Legge 24/2017) e dei diversi codici deontologici dei professionisti sanitari, analizzando anche la ricchissima casistica vagliata dalle Magistrature.

Obiettivo centrale dell’incontro è stato quello di sensibilizzare il personale sanitario sulle proprie responsabilità professionali, presupponendo la chiarezza sui sistemi di erogazione dei percorsi di neuroriabilitazione e sulle Linee Guida che saranno prodotte dalle Società Scientifiche. Nel contempo sono stati rassicurati gli operatori, della complessità dell’arsmedica e dell’equilibrio della Magistratura in relazione alla valutazione degli occasionali casi di malpractice medica.

L’incontro, attraverso autorevoli relatori, tra cui il presidente di Federmanager Roma Giacomo Gargano, ha valorizzato la “fisiologia” della buona Sanità, parlando delle occasionali “patologie” comportamentali di medici ed infermieri vagliate dai giudici, che rappresentano mere eccezioni in un Sistema Sanitario fatto di uomini e donne competenti, preparati ed attenti ai profili umani del paziente. Sono state affrontate anche le problematiche giuridico-amministrative che toccano il Comparto Sanità, prospettando alcune soluzioni ed offrendo spunti migliorativi agli operatori sanitari e agli stessi politici che governano la Sanità in Italia.

Nell’immagine di apertura, da sinistra: Giovanni Tria, Professore ordinario di Economia politica all’Università di Roma Tor Vergata; Tommaso Miele, Presidente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti del Lazio; Edoardo Alesse, Direttore Generale Fondazione Santa Lucia; Giacomo Gargano, Presidente Federmanager Roma

 

La responsabilità senza colpe dei manager

La “responsabilità oggettiva” di tipo penale dei manager è una mostruosità giuridica che nasce da un’errata interpretazione dell’articolo 42 del codice penale. Obbligo di Federmanager è non lasciare soli i colleghi ingiustamente accusati ed offrire loro conforto e protezione

La “responsabilità giuridica” è un mostro giuridico e morale che si aggira per le aule dei tribunali del mondo intero, mietendo vittime innocenti, talvolta più di quante non ne mietano gli eventi tragici che hanno dato luogo ai processi. Eppure i principi di base della civiltà giuridica europea fondano le loro antiche e solide radici nel diritto romano. “Nullum crimen, nulla poena sine culpa” (nessun reato e nessuna pena senza colpa) sancisce un famoso broccardo e non credo che ci sia una persona dotata di senso morale che possa essere in disaccordo con questo principio, perché il diritto penale deve sanzionare i comportamenti colpevoli e non essere uno strumento per individuare dei “capri espiatori” incolpevoli (nel senso specifico e tecnico/legale del termine visto che parliamo di responsabilità oggettiva e quindi per definizione senza colpa) da sacrificare sull’altare di una vera o presunta pace sociale, additando un colpevole purchessia al fine di garantire un ristoro in sede penale e civile/risarcitoria.

La funzione del diritto e del processo deve necessariamente essere quella di fare “giustizia” e non di commettere un’altra ingiustizia con la quale tentare di mascherare goffamente le carenze di tutto un sistema. Del resto l’art. 27 della costituzione dice molto chiaramente che la responsabilità penale è personale (escludendo la responsabilità oggettiva) e stabilisce il principio per il quale la pena “deve tendere alla rieducazione del condannato” e davvero non è chiaro a quale rieducazione potrebbe essere sottoposto un individuo rispetto al quale non è stata accertata nessuna colpa.

Nel nostro ordinamento le fattispecie di responsabilità oggettiva sono ancorate in modo poco solido alla parola “altrimenti” contenuta nell’articolo 42 del codice penale il quale, dopo avere parlato del dolo e della colpa, recita: “la legge determina i casi nei quali l’evento è posto altrimenti a carico dell’agente come conseguenza della sua azione ed omissione”. Una certa parte della dottrina e della giurisprudenza ha interpretato la parola “altrimenti” nel senso che possano esistere dei delitti senza colpa e quindi incolpevoli. Non ho timore ad affermare che, per il mio senso morale, questa è una vera mostruosità. Penso che questa interpretazione sia la “madre” di tutti i teoremi che, in certe particolari circostanze, possono portare ad accusare persone innocenti di fatti che non solo non hanno provocato ma dei quali non hanno mai nemmeno saputo niente.

Per cercare di dare una giustificazione a ciò che (a mio personale avviso) non è giustificabile, si è tentato di considerare la responsabilità oggettiva come un tertium genus (dopo dolo e colpa), ritenendo giusto che un fatto illecito venga imputato a qualcuno che non lo ha voluto commettere e che non ha avuto colpa nel suo inverarsi, solo per l’esistenza di un nesso di causalità unito ad un concetto molto generico di prevedibilità. La qual cosa, stressando il concetto con un chiaro argomento “per absurdum”, sarebbe come dire che se io gestisco una pista ciclabile e quindi la apro alla circolazione delle biciclette (nesso di causalità) e posso immaginare (prevedibilità) che le persone possono cadere dalle biciclette, a questo punto posso essere imputato per tutti gli incidenti che avvengono su quella pista in quanto se io l’avessi chiusa (nesso causale) gli incidenti non sarebbero successi.

A mio avviso questa è una vera aberrazione che, al giorno d’oggi, viene sempre più incentivata dalla proliferazione di normative che stabiliscono obblighi di vigilanza per le aziende e i loro manager in forma esponenzialmente sempre più astratta, configurando vere e proprie fattispecie di responsabilità oggettiva per le quali la responsabilità del manager viene ritenuta esistente sulla base di un generico obbligo di vigilanza, unito ad un nesso causale tanto vago da essere inaccettabile ed associato a un concetto di prevedibilità talmente generale da essere addirittura filosofico. Questo è il modo “politicamente corretto” e alquanto ipocrita di legiferare della vecchia Europa esangue. Per come la vedo io questo modo di fare le leggi sta ostacolando e, talvolta, impedendo l’attuazione del principio di legalità sancito dall’art. 27 della costituzione che, a mio avviso, impone senza ombra di dubbio di non sanzionare i comportamenti incolpevoli.

A questo punto delle due una, o il terzo comma dell’art. 42 del codice penale è incostituzionale, oppure la parola “altrimenti” deve essere interpretata diversamente, dovendosi ritenere che l’articolo faccia riferimento a delle fattispecie di colpa diverse da quelle del comma due e, pertanto, impegnando sia il legislatore che il giudice ad indirizzare il proprio lavoro nel definire, con senso di giustizia ed equità, quali possano essere queste fattispecie di colpa, in modo tale da evitare di generare quelle storture nell’esercizio del diritto di cui abbiamo parlato. Proprio quel genere di storture che hanno portato Cicerone a coniare il broccardo “summum ius summa iniuria”.

Se non si agirà a livello politico, legislativo e giudiziario per rimettere insieme i concetti di “pena” e di “colpa”, molti nostri colleghi potrebbero trovarsi nella condizione di Josef K., il personaggio del “Verdetto” di Franz Kafka che la mattina del suo compleanno viene improvvisamente tratto in arresto perché un processo è stato istruito contro di lui senza che lui sia in grado di comprendere quale sia l’accusa. Dapprima Josef K., sapendo di non avere alcuna colpa, esprime fiducia ma poi si trova schiacciato in un meccanismo processuale, inestricabilmente burocratico, bizantino e labirintico e, rapidamente, avverte il peso sempre più opprimente di non poter sfuggire ad una condanna di cui prova un’angosciosa vergogna senza nemmeno sapere quale sarebbe la sua colpa. Credo che sia un dovere di noi colleghi impegnati in Federmanager non lasciare mai soli i nostri colleghi risucchiati in circostanze del genere e agire in tutte le sedi per proteggerli e confortarli.

La parola ai giudici

La parola ai giudici

Cosa è necessario fare e quali azioni intraprendere per fare giustizia rispetto a provvedimenti governativi frutto di una propaganda politica di uno squallore senza precedenti

La notizia è ora ufficiale. Le trattenute sulle pensioni medio alte saranno applicate dall’INPS dal mese di giugno, subito dopo le elezioni europee. Non che ci fossimo mai illusi che il passare del tempo avrebbe operato a favore dei nostri pensionati ma, chissà, una certa speranza sotto sotto la stavamo covando. Ora dobbiamo soltanto reagire.

Nei giorni scorsi si è riunito a Roma il Consiglio di Presidenza della CIDA che, di fronte alla situazione ormai definita e sotto la forte pressione della nostra Federazione, ha deliberato di attivare delle azioni giudiziarie sia attraverso la riduzione del trattamento pensionistico prevista dal provvedimento di legge sopra citato, sia – e questo è assai importante perché inizialmente oggetto di parecchie perplessità e incertezze – contro il riconoscimento parziale della perequazione automatica delle pensioni.

Quindi, a breve, partiranno le azioni giudiziarie tanto attese dai nostri colleghi pensionati. Riusciranno a fare giustizia rispetto a provvedimenti governativi frutto di una propaganda politica di uno squallore senza precedenti? Difficile dirlo.La parola ai giudiciCerto, siamo ancora sotto attacco, stiamo ancora subendo gli effetti di una campagna di denigrazione al centro della quale c’è sempre la dirigenza, pubblica e privata. Si attacca senza vergogna chi ha pagato tutte le tasse dovute, chi ha versato tutti i contributi previdenziali previsti, chi ha affrontato e risolto, a totale beneficio della collettività nazionale, le tante crisi economiche e politiche che negli anni hanno colpito il nostro paese. E dopo tutto questo, quella dirigenza è ancora impallinata da accuse infamanti, è ancora considerata una casta privilegiata, una cosca di nemici da punire e da abbattere.

L’obiettivo di almeno una parte del governo non è quello di togliere ai dirigenti per risparmiare, l’obiettivo è quello di dimostrare che si è voluto fare giustizia sociale colpendo la classe dirigente del passato, additandola come responsabile delle ingiustizie e delle disuguaglianze che si trascinano al presente. A niente è valso spiegare che sono l’evasione fiscale e la frode previdenziale la cancrena che erode il nostro sistema sociale. Ma tant’è.

Occorreva dare addosso a un capro espiatorio. Peggio, ad un nemico. E niente ha più successo politicamente che costruire in modo fittizio un nemico, colpirlo e dire poi che si è fatta giustizia. Il nemico lo hanno individuato in una minoranza sociale di circa 25mila pensionati, selezionati uno ad uno dalle liste INPS, che riscuotono prestazioni superiori a 100mila euro lordi. Una ideologia infame, perché sa di colpire persone anziane, in maggioranza ultra 80enni, senza nessun potere contrattuale, persone che per difendersi devono affidarsi solo alla benevolenza dei giudici, sperando che vogliano tenere conto, qualche volta, non solo delle ragioni esposte dai governi, ma anche delle ragioni dei ricorrenti.