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L’Intelligence a tutela degli interessi nazionali: dalla sicurezza economica a quella cibernetica

L’Intelligence a tutela degli interessi nazionali: dalla sicurezza economica a quella cibernetica

Le funzioni, attribuzioni e responsabilità del Comparto intelligence nazionale sono state incise in maniera profonda dalla legge 124 del 2007, istitutiva del Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica. Con la legge di riforma si schiuse l’orizzonte della tutela di un novero di interessi nazionali ben più ampi rispetto al consolidato ambito “politico-militare”, orientando il lavoro dell’Intelligence moderna anche alla difesa degli interessi economici, scientifici ed industriali dell’Italia.

I Servizi sono oggi chiamati a lavorare anche per sostenere l’impegno del Paese nella competizione economica su scala planetaria. Rientra, infatti, fra i compiti del Comparto quello di mettere a fattor comune tutte le sue risorse per finalizzarle alla tutela di una sicurezza nazionale intesa in senso ampio, nella quale la dimensione cosiddetta “ecofin” è per l’appunto centrale, come si conviene ad un’economia di mercato quale è la nostra, fortemente internazionalizzata e caratterizzata da un elevato grado di apertura al commercio internazionale.

Per “sicurezza economica” si intende, peraltro, non una semplice congerie di informative puntiformi sui fattori di rischio per questa o quella singola componente del nostro tessuto produttivo o del nostro sistema di infrastrutture critiche, bensì – come di fatto accade e come è doveroso che accada in una Nazione a costituzionalismo democratico – un approccio organico che, esclusivamente sulla base della pianificazione informativa approvata dal Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica (CISR), munisce i titolari del “decision making” governativo del dato informativo e degli strumenti conoscitivi necessari per tutelare l’interesse nazionale ed i gangli vitali del Sistema Paese.Decisiva diventa l’osmosi tra pubblico e privato, poiché, in concreto, non può esserci sicurezza economica nazionale se non vengono efficacemente tutelati tutti i soggetti imprenditoriali privati esposti a rischi, minacce o aggressioni che minano il patrimonio tecnologico, il know how industriale, i marchi, le strategie e le “brand reputation”. A cominciare da coloro i quali gestiscono infrastrutture critiche, erogano servizi di pubblica utilità ed operano nei settori strategici del Paese. Ma non solo: anche di tutti quelli che, compreso il tessuto di piccole e medie imprese, danno corpo al nostro sistema produttivo e che, per ciò stesso, sono chiamati ad un coinvolgimento attivo e responsabile, anzitutto in termini di consapevolezza diffusa e di abito mentale.

La sicurezza non deve essere più considerata un costo, bensì “l’investimento” per eccellenza dal quale, in misura crescente nel prossimo futuro, dipenderà la buona riuscita di qualsiasi altro. È, infatti, arduo immaginare che la competizione internazionale possa farsi, d’ora innanzi, “meno” accesa ed agguerrita. Al contrario, sarà sempre più connessa agli avanzamenti tecnologici e cibernetici, e sarà sempre più incline, nella sua declinazione concreta, a profilare “trappole” e forme mascherate di aggressione, specie nell’ambito degli investimenti diretti esteri, delle operazioni di fusione e acquisizione e dei fenomeni di concorrenza sleale in danno delle nostre imprese, di cui l’Intelligence ha ampiamente trattato nella Relazione annuale al Parlamento.

È utile, in sostanza, rafforzare gli strumenti a disposizione dell’Intelligence nazionale. Che, è bene ricordarlo, da ben prima che l’epidemia di Coronavirus dilagasse e si riverberasse sull’economia nazionale e mondiale poteva già fare affidamento su una cornice normativa molto robusta ed avanzata. A profili di rischio, attacchi, vulnerabilità ed ingerenze a matrice ibrida, che tendono a dissolvere la distinzione fra minaccia cibernetica e minaccia economico-finanziaria, può infatti corrispondere un livello di resilienza adeguato solo a condizione di disporre di una disciplina organica a tutela degli interessi nazionali nei settori strategici.

In particolare, la novellazione e la conseguente risistemazione del quadro normativo in materia di sicurezza nazionale attuate nel corso del 2019 hanno costituito, nella loro essenza, un tentativo ben riuscito di declinare in maniera moderna l’interesse nazionale. Sullo sfondo di una crescita culturale e di una presa di coscienza vieppiù ampie, incoraggiate dalle campagne nazionali di consapevolezza e formazione promosse dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis), sono state infatti adottate innovative iniziative legislative intese ad elevare il livello di prevenzione e contrasto delle minacce legate alla trasformazione digitale.Vi era, in sostanza, una priorità non dilazionabile: imbastire una compiuta, articolata e coerente traduzione normativa della nozione di interesse nazionale, volta a mettere in sicurezza tutto quello che deve esserne considerato il cuore, vale a dire il know how, gli assetti, i sistemi, le reti ed i servizi di valore strategico: tutto ciò che, alla luce dell’estensione sconfinata del cyberspazio, della ramificazione capillare delle infotecnologie e della traslazione nel mondo digitale di quasi ogni aspetto della vita umana, va considerato come l’insieme degli “organi vitali” per antonomasia di un Paese.

È stato dunque finalizzato un impianto normativo che costituisce un esempio molto sofisticato di legislazione in materia di sicurezza nazionale e che dà corpo ad un vero e proprio “sistema integrato” di scrutinio degli investimenti e scrutinio tecnologico.

In chiave di intelligence economica, a rilevare sono, specificamente, i profili di scrutinio degli investimenti, nella misura in cui tale filone dell’attività degli Organismi si dipana proprio “in armonia con” e “a supporto del” framework di tutela che trova nella normativa sul Golden Power asse portante e punto di riferimento.

In conclusione, l’architettura normativa che disciplina il Comparto informativo nazionale prese le mosse, nel 2007, dagli spartiacque che segnarono quell’epoca e per tale motivo risulta, ancor oggi, solida nell’impianto e, parimenti, flessibile nell’adattabilità al cambiamento.

Il Paese può, dunque, fare affidamento su un’Intelligence alla quale, in ciascuno degli ambiti di sua pertinenza, sono connaturate tanto la propensione a cogliere il cambiamento, quanto l’attitudine ad assolvere alla propria missione istituzionale accostandosi con senso di responsabilità agli interrogativi cui il decisore politico e la cittadinanza la chiamano a rispondere: con il perseguimento del bene comune quale unica bussola, in piena aderenza agli obiettivi fissati dall’Autorità di Governo e sotto il controllo parlamentare.

La responsabilità senza colpe dei manager

La “responsabilità oggettiva” di tipo penale dei manager è una mostruosità giuridica che nasce da un’errata interpretazione dell’articolo 42 del codice penale. Obbligo di Federmanager è non lasciare soli i colleghi ingiustamente accusati ed offrire loro conforto e protezione

La “responsabilità giuridica” è un mostro giuridico e morale che si aggira per le aule dei tribunali del mondo intero, mietendo vittime innocenti, talvolta più di quante non ne mietano gli eventi tragici che hanno dato luogo ai processi. Eppure i principi di base della civiltà giuridica europea fondano le loro antiche e solide radici nel diritto romano. “Nullum crimen, nulla poena sine culpa” (nessun reato e nessuna pena senza colpa) sancisce un famoso broccardo e non credo che ci sia una persona dotata di senso morale che possa essere in disaccordo con questo principio, perché il diritto penale deve sanzionare i comportamenti colpevoli e non essere uno strumento per individuare dei “capri espiatori” incolpevoli (nel senso specifico e tecnico/legale del termine visto che parliamo di responsabilità oggettiva e quindi per definizione senza colpa) da sacrificare sull’altare di una vera o presunta pace sociale, additando un colpevole purchessia al fine di garantire un ristoro in sede penale e civile/risarcitoria.

La funzione del diritto e del processo deve necessariamente essere quella di fare “giustizia” e non di commettere un’altra ingiustizia con la quale tentare di mascherare goffamente le carenze di tutto un sistema. Del resto l’art. 27 della costituzione dice molto chiaramente che la responsabilità penale è personale (escludendo la responsabilità oggettiva) e stabilisce il principio per il quale la pena “deve tendere alla rieducazione del condannato” e davvero non è chiaro a quale rieducazione potrebbe essere sottoposto un individuo rispetto al quale non è stata accertata nessuna colpa.

Nel nostro ordinamento le fattispecie di responsabilità oggettiva sono ancorate in modo poco solido alla parola “altrimenti” contenuta nell’articolo 42 del codice penale il quale, dopo avere parlato del dolo e della colpa, recita: “la legge determina i casi nei quali l’evento è posto altrimenti a carico dell’agente come conseguenza della sua azione ed omissione”. Una certa parte della dottrina e della giurisprudenza ha interpretato la parola “altrimenti” nel senso che possano esistere dei delitti senza colpa e quindi incolpevoli. Non ho timore ad affermare che, per il mio senso morale, questa è una vera mostruosità. Penso che questa interpretazione sia la “madre” di tutti i teoremi che, in certe particolari circostanze, possono portare ad accusare persone innocenti di fatti che non solo non hanno provocato ma dei quali non hanno mai nemmeno saputo niente.

Per cercare di dare una giustificazione a ciò che (a mio personale avviso) non è giustificabile, si è tentato di considerare la responsabilità oggettiva come un tertium genus (dopo dolo e colpa), ritenendo giusto che un fatto illecito venga imputato a qualcuno che non lo ha voluto commettere e che non ha avuto colpa nel suo inverarsi, solo per l’esistenza di un nesso di causalità unito ad un concetto molto generico di prevedibilità. La qual cosa, stressando il concetto con un chiaro argomento “per absurdum”, sarebbe come dire che se io gestisco una pista ciclabile e quindi la apro alla circolazione delle biciclette (nesso di causalità) e posso immaginare (prevedibilità) che le persone possono cadere dalle biciclette, a questo punto posso essere imputato per tutti gli incidenti che avvengono su quella pista in quanto se io l’avessi chiusa (nesso causale) gli incidenti non sarebbero successi.

A mio avviso questa è una vera aberrazione che, al giorno d’oggi, viene sempre più incentivata dalla proliferazione di normative che stabiliscono obblighi di vigilanza per le aziende e i loro manager in forma esponenzialmente sempre più astratta, configurando vere e proprie fattispecie di responsabilità oggettiva per le quali la responsabilità del manager viene ritenuta esistente sulla base di un generico obbligo di vigilanza, unito ad un nesso causale tanto vago da essere inaccettabile ed associato a un concetto di prevedibilità talmente generale da essere addirittura filosofico. Questo è il modo “politicamente corretto” e alquanto ipocrita di legiferare della vecchia Europa esangue. Per come la vedo io questo modo di fare le leggi sta ostacolando e, talvolta, impedendo l’attuazione del principio di legalità sancito dall’art. 27 della costituzione che, a mio avviso, impone senza ombra di dubbio di non sanzionare i comportamenti incolpevoli.

A questo punto delle due una, o il terzo comma dell’art. 42 del codice penale è incostituzionale, oppure la parola “altrimenti” deve essere interpretata diversamente, dovendosi ritenere che l’articolo faccia riferimento a delle fattispecie di colpa diverse da quelle del comma due e, pertanto, impegnando sia il legislatore che il giudice ad indirizzare il proprio lavoro nel definire, con senso di giustizia ed equità, quali possano essere queste fattispecie di colpa, in modo tale da evitare di generare quelle storture nell’esercizio del diritto di cui abbiamo parlato. Proprio quel genere di storture che hanno portato Cicerone a coniare il broccardo “summum ius summa iniuria”.

Se non si agirà a livello politico, legislativo e giudiziario per rimettere insieme i concetti di “pena” e di “colpa”, molti nostri colleghi potrebbero trovarsi nella condizione di Josef K., il personaggio del “Verdetto” di Franz Kafka che la mattina del suo compleanno viene improvvisamente tratto in arresto perché un processo è stato istruito contro di lui senza che lui sia in grado di comprendere quale sia l’accusa. Dapprima Josef K., sapendo di non avere alcuna colpa, esprime fiducia ma poi si trova schiacciato in un meccanismo processuale, inestricabilmente burocratico, bizantino e labirintico e, rapidamente, avverte il peso sempre più opprimente di non poter sfuggire ad una condanna di cui prova un’angosciosa vergogna senza nemmeno sapere quale sarebbe la sua colpa. Credo che sia un dovere di noi colleghi impegnati in Federmanager non lasciare mai soli i nostri colleghi risucchiati in circostanze del genere e agire in tutte le sedi per proteggerli e confortarli.